Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 409. Gli ordinativi delle due specie, tanto individuali quanto collettivi, hanno un numero di ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere le seguenti indicazioni: l'esercizio a cui si riferisce la spesa; il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa; il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; l'oggetto preciso della spesa; la somma da pagare scritta in lettere ed in numeri; la specificazione dei documenti giustificativi annessivi; la data dell'emissione; la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento. Alle competenze, che non abbiano carattere di spesa fissa, dovute agli impiegati, sono estese le disposizioni di cui all'art. 383.

Art. 410. Gli ordinativi della seconda specie debbono portare, in più, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso debba essere versato. Della avvenuta emissione della quietanza, o dell'eseguito versamento al conto corrente a seconda dei casi, si deve far menzione in calce all'ordinativo stesso, a cura della tesoreria che ha estinto in siffatti modi l'ordinativo e col visto della delegazione del tesoro o del controllore capo.

Art. 411. Gli ordinativi di cui all'articolo precedente, quando si riferiscono a somme da introitarsi in conto entrate dello Stato per le quali non sia inscritto corrispondente carico presso gli agenti della riscossione, possono venire estinti senza dar luogo ad effettiva commutazione in quietanza di tesoreria. A tale scopo la direzione generale del tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i detti ordinativi, ne prende nota nelle proprie scritture e li trasmette agli uffici centrali cui spetta di registrare le corrispondenti entrate. Detti uffici eseguiscono le registrazioni di loro competenza agli effetti del bilancio, appongono sugli ordinativi conforme dichiarazione e li restituiscono alla direzione generale del tesoro, la quale, mensilmente, li trasmette alla Corte dei conti, con apposito elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. Le registrazioni in entrata ed in uscita debbono essere fatte con la stessa data. Analogo procedimento può essere seguito per gli ordinativi emessi per versamento di somme a conti correnti.

Art. 412. Abrogato dall'art. 4, R.D. 17 marzo 1927 n. 550, il quale negli altri

articoli così dispone: “1. Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in altro modo, all'interessato. Quando si tratta di ordini emessi dalle amministrazioni centrali, le ragionerie, la Corte dei conti e la direzione generale del tesoro verificano che detti avvisi vi siano annessi per essere spediti, insieme agli ordini, alle sezioni di tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari. Nel caso, per, di ordini esigibili sulla tesoreria centrale, l'avviso ai creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente. Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.

2. Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse”

Art. 413. Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte dei conti, non possono essere annullati, n‚ variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi, della ragioneria e della Corte dei conti, fatta eccezione sol- tanto per l'indicazione del luogo dove è da farsene il pagamento.

Art. 414. Le delegazioni del tesoro prendono nota degli ordinativi ricevuti, separano poi gli ordinativi stessi a seconda che siano pagabili dalla sezione di tesoreria oppure da altri uffici fuori del capoluogo. I primi sono dalla delegazione consegnati direttamente alla sezione mediante apposito registro sul quale la sezione stessa appone la ricevuta. I secondi sono dalla delegazione spediti agli agenti che debbono farne il pagamento, con elenchi in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito per ricevuta. Per gli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, il controllore capo prende nota del loro ricevimento, e li consegna al tesoriere centrale mediante registro analogo a quello di cui al precedente comma.

Art. 415. Quando un ordinativo debba essere pagato in luogo diverso da quello in es- so indicato, la delegazione fa da s‚ la variazione, purché‚ si trovi nella stessa provincia il luogo ove è da farsi il pagamento. Se l'ordinativo debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia alla delegazione della provincia stessa, informandone l'amministrazione emittente, la quale è anche avvisata dell'arrivo dell'ordinativo dalla delegazione rice- vente.

Art. 416. Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba più essere pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso. Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso errore. All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, degli ordinativi anzidetti si provvede in conformità al disposto con gli artt. 282 e 413 del presente regolamento. Capo VII Del pagamento dei titoli di spesa Sezione Norme generali.

Art. 417. Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano che:

1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli artt. 327 e 409 del presente regolamento;

2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori;

3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni vigenti;

4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal presente regolamento. Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria è dispensato da qualsiasi indagine per l'accertamento dell'idoneità dei funzionari ordinatori e dell'autenticità delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non siano state ad esso comunicate.

Art. 418. Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti, confrontati i titoli di spesa ricevuti con gli elenchi di invio e compiuti gli accertamenti di cui al precedente art. 417, qualora non abbiano nulla da osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare. Nel caso invece, che dagli accertamenti eseguiti risultino irregolarità relative alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, gli ufficiali pagatori devono rifiutare il pagamento dei titoli di spesa e restituire gli stessi all'ufficio mittente. Qualsiasi violazione agli obblighi previsti dal presente e dal precedente arti- colo comporta il risarcimento all'erario delle somme irregolarmente pagate.

Art. 419. Quando i tesorieri ed agenti paghino un titolo di spesa la cui somma in tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non hanno diritto d'essere discaricati che della somma minore e sono responsabili della differenza tra questa e la maggiore che abbiano pagata.

Art. 420. Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti. Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficio pagatore. Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio. Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:

1) passaporto;

2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1967 n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché‚ ai loro familiari;

3) libretto per licenza di porto d'armi;

4) tessere postale di riconoscimento;

5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;

6) carta d'identità. Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori da parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi.

Art. 421. I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nella apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.

Art. 422. Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e, occorrendo, la mensilità rata cui si riferisce. Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in foglio a parte un segno di croce, come è detto nell'articolo precedente. Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte gli ufficiali pagatori nota- no la data del pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su di essi menzione.

Art. 423. All'atto del pagamento gli ufficiali pagatori devono apporre sui titoli di spesa il timbro a calendario con la dizione “pagato” od in difetto, il bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. La tesoreria centrale e le sezioni della tesoreria provinciale annullano, inoltre, i titoli pagati, compresi quelli ricevuti in versamento dagli agenti pagatori, mediante perforazione.

Art. 424. I presentatori delle quietanze o ricevute di cui al precedente art. 422 devono essere conosciuti dagli ufficiali pagatori, ed apporre su di esse la loro firma, supplendo, quando non possano o non sappiano scrivere, col segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti che sottoscrivono.

Art. 425. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quietanza in foglio parte, devono adoperare la seguente formula: Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire... dovuta per... ecc.

Art. 426. Non si possono accettare quietanze sotto riserva o condizione.

Art. 427. Se la quietanza per un titolo di spesa emesso in favore di una ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme all'intestazione del titolo di spesa gli ufficiali pagatori devono richiedere una attesta- zione della Camera di commercio, od una circolare della ditta autenticata dalla Camera stessa, ed unirla al titolo pagato.

Art. 428. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una carica, non nominativamente indicato, giusta l'art. 293, esse deve, nel dare la quietanza, scrivere, oltre al nome e cognome, anche la qualità ufficiale che gli d diritto a riscuotere la somma. Nel caso di assenza o di impedimento del titolare, può essere accettata la quietanza di chi lo rappresenti ufficialmente per ragion di grado, purché‚ su di essa dichiari di riscuotere pel titolare assente od impedito, ed aggiunga alla sottoscrizione la propria qualità.

 

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